- LE
ACLI SI MOBILITANO E INVITANO A MOBILITARSI
- PER
DIFENDERE LA LEGGE 185.
lettera
ai parlamentari italiani
Sul
sito delle ACLI nazionali www.acli.it
sono reperibili i recapiti per inviare la lettera che segue ai
Parlamentari e per aderire come associazione o a titolo personale (anche
via mail) alla campagna.
Gentile
Parlamentare,
la contattiamo in quanto Lei verrà chiamato ad esprimersi di
disegno di legge 1927 e a modificare la legge 185/90. Le
spieghiamo di che si tratta.
Cosa è la
legge 185/90
In Italia esiste una legge che vieta di inviare armi a
dittatori e nazioni in guerra. E' la legge 185/90.
Funziona bene da 12 anni. Prima di quella legge è stato
possibile vendere armi italiane a Gheddafi e a Saddam
Hussein (tanto per fare degli esempi); prima della legge
185/90 l'Italia ha esportato nel mondo il made in Italy
bellico così come faceva Alberto Sordi nel film
"Finché c'è guerra c'è speranza".
La legge 185/90 è stata una grande conquista di civiltà.
Ma la lobby delle armi la vuole cambiare.
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La
legge 185/90 e il disegno di legge n. 1927
In Parlamento sarà votato il disegno di legge n.1927
che andrà ad intaccare i punti qualificanti della
185/90, favorendo l'esportazione di armi e diminuendo i
controlli. Un'analisi specifica dei pericoli che il
disegno di legge n. 1927 comporta è su Internet la
puoscaricare direttamente dal seguente link: Dossier
185
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Perché ci
rivolgiamo a Lei
Ci rivolgiamo a Lei perché - in qualità di
Parlamentare - impedisca la modifica della 185/90 che ha
come scopo prioritario quello di far prevalere le
esigenze di pace, sicurezza e rispetto dei diritti umani
su quelle del puro e semplice profitto.
Noi non vogliamo che - per facendo prevalere il profitto
sulle ragioni che lo dovrebbero guidare - armi italiane
vadano in mano a criminali, ad assassini, a torturatori.
Le chiediamo che nessuna modifica venga fatta alle norme
che impediscono di vendere armi a nazioni che violano i
diritti umani e che sono coinvolte in conflitti armati.
Le chiediamo - in poche parole - di bloccare la lobby
delle armi e di bloccare il disegno di legge 1927.
Le chiediamo di preservare il potere di controllo del
Parlamento sull'export di armi - garantito dalla legge
185/90 - e che il disegno di legge n. 1927 ridurrebbe.
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Per
saperne di più
Alleghiamo alcune informazioni di ulteriore approfondimento,
tratte da Amnesty International e dall'Osservatorio sul Commercio
delle Armi (OSCAR).
comunicato
INTERNATIONAL SUL DISEGNO DI LEGGE 1927
"Il Parlamento non deve modificare la legge 185/90 sul
commercio di armi" ha dichiarato oggi Marco Bertotto,
presidente della Sezione Italiana di Amnesty International.
"Dovrebbe invece chiederne al Governo la piena applicazione,
valorizzare le misure di trasparenza e i divieti di esportazione
verso quei paesi in cui armi e tecnologie militari potrebbero
essere utilizzate per consentire massicci abusi di diritti
umani".
Il disegno di legge 1927, attualmente all'esame della Camera dei
Deputati, si propone la ratifica e l'esecuzione dell'accordo
quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e
le attivita' per la difesa europea, prevedendo inoltre emendamenti
alla legge 185/90.
La normativa italiana, sebbene disattesa sotto certi aspetti,
rappresenta un modello nel panorama europeo ed internazionale per
l'importanza che attribuisce al rispetto e alla promozione dei
diritti umani, alla prevenzione dei conflitti.
"L'integrazione dell'industria europea degli armamenti"
ha aggiunto Marco Bertotto "non deve indebolire la
trasparenza e il controllo del commercio delle armi. Il Parlamento
e il Governo devono garantire il monitoraggio di tutti i
trasferimenti di armi, intensificando e meglio coordinando gli
sforzi atti a prevenire i conflitti e tutelare la popolazione
civile". (Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Tel. 06
44.90.224)
I
DIFETTI DEL DISEGNO DI LEGGE 1927
(TRATTO DAL DOSSIER
DELL'OSSERVATORIO SUL COMMERCIO DELLE ARMI)
1)Non si applicano le tradizionali procedure autorizzatorie:
scompaiono quindi i riferimenti nella domanda di autorizzazione
all'esportazione al numero dei pezzi, al valore, al destinatario
finale, alle intermediazioni finanziarie, sia per i pezzi e
componenti esportati, sia per il prodotto finito (art. 6 del ddl).
2)non si applica il sistema di controlli previsto dalla legge per
le normali esportazioni. Tali esportazioni sono esenti dai
controlli bancari (art.11. del ddl), e non viene richiesto né il
certificato di arrivo a destino, nè il certificato di uso finale
(art. 10 del ddl). Informazioni, procedure e controlli sono
drasticamente ridotti non solo per i singoli pezzi e componenti
esportati, ma anche per il prodotto finito. Esse non riguardano
solo gli scambi tra i paesi Nato e UE, ma anche i casi di
esportazione a paesi terzi o privati del materiale coprodotto
dall'Italia ed assemblato in un paese partner .
3)Il governo chiede di essere informato solo sulla destinazione
intermedia e non su quella finale del materiale coprodotto. In
altre parole il rilascio della licenza equivale ad un'abdicazione
di sovranità e responsabilità e si traduce in una delega in
bianco sulla scelta dei paesi di destinazione finale (anche extra
europeo o extra Nato, anche repressivo o aggressivi o a privati
inaffidabili) alle autorità del paese con cui si coproduce, senza
che le nostre autorità possano controllare nulla in merito. Il
riferimento all'adesione ai principi della nostra normativa
risulta estremamente generico e insufficiente a garantirne il
rispetto dei divieti e dei controlli. Secondo il magistrato
Bellagamba “è così legittimata la triangolazione”. In una
prospettiva più ampia europea, la prassi della delega favorirà
lo spostamento della capacità manifatturiera e di assemblamento
nei paesi con minori barriere all'esportazione e, al contempo,
un'armonizzazione verso il basso delle normative sulla trasparenza
e controllo;
4)Ugualmente i divieti previsti dall'art-1 della legge saranno
applicati solo sul paese di destinazione intermedia (il paese Nato
o UE con cui si coproduce) e non su quello di destinazione finale
(che può essere in contrasto con i divieti della legge italiana)
come accadeva fino adesso, il che li rende superflui;
Nel caso di
autorizzazione globale di progetto viene drasticamente limitato
anche il grado di trasparenza, di indirizzo e controllo
parlamentare. Per ciò che concerne le esportazioni che godono di
autorizzazione globale dalla relazione scompariranno informazioni
circa valore, destinatario finale, controlli bancari etc. Non sarà
nemmeno più possibile desumere dalla relazione, come negli anni
passati, un quadro completo e corretto sul valore aggregato delle
nostre esportazioni, operare le tradizionali ù analisi
diacroniche sul trend e avere un quadro chiaro di esportazioni per
paese e per valore.
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